Titolo II
Art. 12
12 / 24Commissione permanente del comitato amministrativo
In vigore dal 18 ago 1993
Ferme restando le modalità di collaborazione con le regioni, previste dal quinto comma dell' della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ogni determinazione concernente l'accesso del personale dell'Istituto nei luoghi di lavoro è assunta dall'Istituto secondo le indicazioni di una commissione permanente del comitato amministrativo composta:
dal presidente del comitato amministrativo o, in caso di assenza, dal vice-presidente;
da cinque rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori;
da tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali;
da tre rappresentanti delle regioni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-12