Art. 10 · Compiti del comitato tecnico-scientifico
Titolo II

Art. 10

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Compiti del comitato tecnico-scientifico

In vigore dal 18 ago 1993
Il comitato tecnico-scientifico esercita la consulenza scientifica in ordine alla individuazione dei programmi di attività e formula i parere previsti dall'ultimo comma dell'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-10