Titolo I
Art. 1
1 / 24Costituzione
In vigore dal 22 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, rinnovata con l' della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;
EMANA
il seguente decreto:
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Costituzione
È istituito, con sede in Roma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che si colloca nel Servizio sanitario nazionale quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministro della sanità.
L'Istituto è dotato di strutture e di ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-1