Art. 9 · Norme particolari per i lavoratori frontalieri

Art. 9

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Norme particolari per i lavoratori frontalieri

In vigore dal 22 ott 1980
L'assistenza ai lavoratori frontalinei ed ai loro familiari aventi diritto, durante la permanenza in territorio estero strettamente connessa al tipo di attività lavorativa da essi svolta, è limitata ai soli casi di urgenza, sempre che anche in tali casi essa non sia già assicurata dai trattati e dai regolamenti comunitari e, per gli altri Stati confinanti non membri della Comunità europea, nonché per il Principato di Monaco, dagli accordi stipulati da parte italiana con i Governi o direttamente con Istituzioni assistenziali estere e sempre che non sia garantita dai sistemi di sicurezza sociale dei Paesi o dai datori di lavoro. Il Ministero della sanità subentra all'INAM ed altre gestioni mutualistiche soppresse nei rapporti con le istituzioni estere in regime convenzionale su base di reciprocità e si assume l'onere del rimborso delle prestazioni di urgenza che non sia a carico delle istituzioni stesse. Nei casi in cui la materia dell'assistenza di urgenza ai lavoratori frontalieri non risulti disciplinata dai regimi convenzionali di cui ai commi precedenti, nè specificamente garantita dalle leggi locali, i Ministeri della sanità e degli affari esteri esplicano ogni utile iniziativa per ottenere che l'assistenza stessa sia prestata dall'istituzione assistenziale estera per conto ed a spese dello Stato italiano. In assenza di tale possibilità, all'interessato è dato avvalersi dell'assistenza in forma indiretta di cui agli del presente decreto.
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