Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 22 ott 1980
Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, salvo quella prevista dal precedente , si provvede con lo stanziamento del cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Val Gardena, addì 31 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - ANIASI - COLOMBO - ROGNONI - LA MALFA - PANDOLFI - FOSCHI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980 Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 2
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;618#art-17