Art. 15
15 / 17Norme transitorie per la prima applicazione del decreto
In vigore dal 22 ott 1980
Nella prima applicazione del presente decreto e fino a quando non sarà fornita l'appendice al libretto sanitario di cui all', l'assistenza è erogata sulla base di attestazioni rilasciate, di volta in volta, dall'amministrazione o ente pubblico di appartenenza o dalla unità sanitaria locale o dal consolato territorialmente competente. In pendenza dell'approvazione dello schema-tipo di convenzione o della stipula delle stesse, l'assistenza è assicurata, in forma indiretta, secondo le procedure previste dall'. Per gli incaricati locali di cui al n. 3) del punto B) dell', continuano ad applicarsi le norme vigenti.
Fino a quando non sarà emanato il decreto di cui all', il contributo per l'assistenza di malattia dovuto dai soggetti ivi indicati sarà trattenuto sulla retribuzione ad essi spettante e versato, a cura dell'amministrazione o ente di appartenenza, sull'apposito capitolo previsto al quinto comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;618#art-15