Art. 14 · Norme di programmazione

Art. 14

14 / 17

Norme di programmazione

In vigore dal 13 mag 2000
Il piano sanitario nazionale determina gli obiettivi e le forme idonee ad assicurare, a favore dei soggetti di cui all', la estensione graduale di una assistenza pari a quella erogata in Italia. In tale contesto, priorità nell'erogazione dei mezzi dei fondi disponibili verrà prevista per i lavoratori italiani residenti nei Paesi in via di sviluppo o comunque ove più acuta si manifesti la esigenza di tutela sanitaria. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 APRILE 2000, N. 103 Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente comma si provvede con lo stanziamento del cap. 1501 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. I soggetti di cui all' sono tenuti ad informarsi preventivamente presso le autorità consolari competenti delle forme assistenziali che lo Stato italiano assicura nei singoli territori esteri a termini del presente decreto. Il Ministero della sanità fornisce periodicamente dati, il più possibile aggiornati, in ordine alle forme assistenziali di cui al comma precedente, agli uffici provinciali del lavoro, per indicazioni orientative ai lavoratori in partenza per l'estero.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;618#art-14