Art. 10 · Libretto sanitario per i lavoratori all'estero

Art. 10

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Libretto sanitario per i lavoratori all'estero

In vigore dal 22 ott 1980
Agli aventi diritto all'assistenza è rilasciata, dalla unità sanitaria locale di provenienza o dal consolato competente, unitamente al libretto sanitario, una speciale appendice al libretto stesso, redatta, nelle sue indicazioni di base, oltre che in lingua italiana, anche in altre lingue, che attesta tale diritto. Il modello dell'appendice al libretto sanitario, da approvarsi con decreto del Ministro della sanità entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, previe intese con i Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e sentito il Consiglio sanitario nazionale, deve altresì contenere un congruo numero di pagine con sufficienti spazi a fronte per la trascrizione nelle altre lingue dei dati diagnostici e terapeutici annotati dai sanitari italiani o stranieri, che abbiano in cura l'interessato nel corso della sua attività. Il Ministero della sanità pone in essere ogni utile iniziativa per ottenere che alla traduzione delle indicazioni di base e dei successivi dati nella lingua del luogo di lavoro provveda la istituzione estera nel quadro del regime comunitario e dei regimi convenzionali. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato stabilisce le forme e le modalità di attestazione del diritto all'assistenza per il personale viaggiante che presta servizio sui treni che oltrepassano la frontiera.
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