Art. 8
Titolo I

Art. 8

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In vigore dal 18 ago 1993
Il collegio dei revisori è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un funzionario del Ministero della sanità e da uno della regione in cui ha sede l'istituto. I predetti funzionari debbono appartenere alla carriera direttiva e, per le regioni, alle carriere corrispondenti.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-8