Titolo V
Art. 47
47 / 48In vigore dal 18 ago 1993
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti con personalità giuridica di diritto privato debbono provvedere alla modifica degli statuti o dei regolamenti per adeguarli alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed a quelle del presente decreto che li concernono.
I relativi atti sono approvati dal Ministero della sanità.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-47