Titolo IV
Art. 40
40 / 48In vigore dal 18 ago 1993
Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio reso dal personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico è equiparato al corrispondente servizio prestato presso le unità sanitarie locali.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-40