Art. 4
Titolo I

Art. 4

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In vigore dal 18 ago 1993
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Ministro della sanità, nel richiedere agli organi ed agli enti interessati le designazioni di rispettiva competenza, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni, scaduto inutilmente il quale, procede alla nomina, sempre che siano stati designati almeno due terzi dai componenti, salvo le successive integrazioni.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-4