Art. 3
Titolo I

Art. 3

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In vigore dal 18 ago 1993
Il consiglio di amministrazione è composto da: 1) il presidente dell'istituto, nominato a norma dell', che lo presiede; 2) un membro designato dal Ministero della sanità; 3) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione; 4) un membro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 5) un membro designato dal Ministro per la ricerca scientifica; 6) due rappresentanti della regione in cui ha sede l'istituto; 7) un rappresentante dell'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto; 8) due rappresentanti degli originari interessi, previsti dagli statuti, diversi da quelli di cui ai numeri precedenti, individuati ai sensi del successivo .In mancanza di essi subentrano due rappresentanti del comune dove ha sede l'istituto, di cui uno eletto dalla minoranza. L'attuale composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova è integrata con un rappresentante della regione e con uno dell'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-3