Art. 20
Titolo II

Art. 20

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In vigore dal 18 ago 1993
Le deliberazioni degli istituti con personalità giuridica di diritto privato, con i quali siano state stipulate le convenzioni previste dall', settimo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal successivo , emanate nelle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell', sono soggette al controllo del Ministero della sanità secondo le disposizioni contenute negli , in quanto applicabili.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-20