Art. 2
Titolo I

Art. 2

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In vigore dal 18 ago 1993
L'ordinamento interno degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico è disciplinato, per quanto non previsto dal presente decreto, dallo statuto adottato dal consiglio di amministrazione in conformità ai criteri generali indicati dal Ministro della sanità. Sono organi degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il comitato tecnico-scientifico.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-2