Art. 16
Titolo II

Art. 16

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In vigore dal 18 ago 1993
Sono soggette al controllo di legittimità e di merito ai sensi degli articoli seguenti, le deliberazioni degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, concernenti: 1) le modificazioni statutarie; 2) l'adozione e la modificazione del regolamento organico del personale o della relativa pianta organica, nonché degli altri regolamenti; 3) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo; 4) l'ordinamento dei servizi; 5) l'assunzione del personale, compreso quello a termine; 6) la stipulazione di contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio; 7) il trattamento economico del personale; 8) le alienazioni e gli acquisti immobiliari; 9) le transazioni; 10) le convenzioni in materia di ricerca scientifica.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-16