Art. 15
Titolo I

Art. 15

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In vigore dal 18 ago 1993
Il comitato tecnico-scientifico si riunisce, su convocazione del proprio presidente, almeno trimestralmente, ovvero su richiesta del presidente o del consiglio di amministrazione dell'istituto o di un terzo dei propri componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-15