Art. 14
Titolo I

Art. 14

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In vigore dal 18 ago 1993
Il comitato tecnico-scientifico, oltre alle competenze previste dallo statuto, esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attività di ricerca scientifica dell'istituto. Tutti i provvedimenti del consiglio di amministrazione che attengono all'esercizio della predetta attività sono emanati sentito il comitato. Il comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio presidente o da un terzo dei suoi componenti, nonché dal presidente o dal consiglio di amministrazione dell'istituto. Il comitato esercita altresì le funzioni di consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale previsto dall' della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-14