Titolo I
Art. 12
12 / 48In vigore dal 18 ago 1993
Il comitato tecnico-scientifico è composto:
1) dal direttore scientifico;
2) dai primari e dai direttori dei laboratori di ricerca dell'istituto e dai direttori di dipartimento ove esistenti;
3) dal sovrintendente sanitario, dai direttori sanitari e dal segretario generale;
4) dai titolari di cattedre universitarie e dai direttori di istituti universitari, convenzionati con l'istituto e nello stesso operanti;
5) da aiuti e da assistenti in numero eguale e non superiore complessivamente ai 2/5 dei componenti del comitato tecnico-scientifico, rappresentativi dei settori cimici e di ricerca;
6) da due rappresentanti del personale tecnico-laureato, eletti dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo;
7) da un rappresentante del personale tecnico e sanitario ausiliario non laureato, eletto dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo.
Il comitato è presieduto dal direttore scientifico o, nel caso in cui l'istituto abbia più direttori scientifici, da quello preposto allo stabilimento di maggiore rilevanza.
Al presidente dell'istituto, il quale può partecipare alle sedute, va data notizia delle riunioni del comitato tecnico-scientifico.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-12