Art. 11
Titolo I

Art. 11

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In vigore dal 18 ago 1993
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello del tesoro, sentite le regioni interessate, sono stabilite, anche in misura diversa in relazione all'importanza dell'istituto ma secondo criteri uniformi, le indennità dovute al presidente, nonché ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-11