Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

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Ambito di applicazione

In vigore dal 18 ago 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per il riordinamento degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico, rinnovata con l' della legge 29 febbraio 1980, n. 33; Viste le osservazioni delle regioni; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833; Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri; Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: . Ambito di applicazione Le disposizioni dettate dal presente decreto si applicano agli istituti che, sulla base di programmi di ricerca definiti ai sensi degli e seguenti, svolgano prestazioni di ricovero e cura connesse a specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-1