Art. 3 · Prestazioni e servizi sanitari

Art. 3

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Prestazioni e servizi sanitari

In vigore dal 22 ott 1980
L'unità sanitaria locale, costituita ai sensi del precedente , provvede ad erogare ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia le prestazioni sanitarie, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'assistenza medico-generica ed infermieristica, domiciliare e ambulatoriale, è assicurata normalmente dalle strutture sanitarie operanti nel comune di Campione d'Italia mediante personale dipendente o convenzionato con l'unità sanitaria locale. Qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprenda altri comuni, l'unità sanitaria locale deve assicurare al distretto sanitario di base di Campione d'Italia, anche in deroga a disposizioni generali, i servizi essenziali di assistenza specialistica. Per le altre forme di assistenza, che non possono essere erogate in loco dall'unità sanitaria locale, il sindaco del comune di Campione d'Italia stipula convenzioni con enti, istituzioni o medici operanti in territorio svizzero. Gli schemi delle convenzioni sono approvati dal consiglio comunale di Campione e, qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale di appartenenza comprenda altro comune, devono ottenere la ratifica del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;616#art-3