Art. 2
2 / 8Indirizzi alla regione Lombardia per l'organizzazione dei servizi sanitari nel territorio del comune di Campione d'Italia
In vigore dal 22 ott 1980
In considerazione dell'eccezionale collocazione geografica del comune di Campione d'Italia, la regione Lombardia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può stabilire che l'ambito territoriale della unità sanitaria locale coincida con quello del comune stesso. Con legge regionale sono dettate norme per l'organizzazione e la gestione dell'unità sanitaria locale.
Qualora la regione stabilisca che il comune predetto rientri nell'ambito di unità sanitarie locali comprendenti altri comuni, la legge regionale detta norme per la costituzione in Campione d'Italia di un distretto sanitario di base, nonché per assicurare la rappresentanza del comune negli organi della unità sanitaria locale e per garantire l'obbligo e le modalità di consultazione del comune, da parte del comitato di gestione della unità sanitaria locale, per le decisioni interessanti il territorio di Campione d'Italia. Il consiglio comunale approva ogni anno una relazione sull'andamento dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio e formula proposte al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza.
Spetta in ogni caso al sindaco il potere di stipulare le convenzioni di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;616#art-2