Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 22 ott 1980
L'inquadramento nel ruolo speciale istituito con il presente decreto sarà effettuato con provvedimento del Ministro della sanità, con decorrenza 1 agosto 1980, nelle qualifiche previste nella tabella A del ruolo speciale, corrispondenti alla posizione giuridica rivestita da ciascuna unità di personale alla data del 31 luglio 1980 negli ordinamenti degli enti di provenienza. L'inquadramento viene effettuato in ordine progressivo in relazione all'anzianità di qualifica posseduta, e, in caso di pari anzianità, all'età. Il personale conserva nel ruolo speciale l'anzianità di servizio e la qualifica posseduta nell'ordinamento degli enti di provenienza. L'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni del personale inquadrato nel ruolo speciale è stabilita dall'allegata tabella B. Detto personale conserva il trattamento economico e normativo previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e dai relativi accordi sindacali. Le modifiche di posizione in progressione di carriera, conseguenti all'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dei relativi accordi sindacali, hanno rilevanza ai fini dell'equiparazione prevista dalla predetta tabella B. Con decreto del Ministro della sanità, emanato entro il 31 ottobre 1980, sono stabilite le procedure per garantire la progressione in carriera dei dipendenti iscritti nel ruolo speciale in conformità della disciplina loro applicabile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Val Gardena, addì 31 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - ANIASI - PANDOLFI - FOSCHI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980 Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 1
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