Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 ott 1980
La dotazione del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata dalla tabella A allegata al presente decreto. Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui all'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché l'altro personale indicato dai commi primo e secondo dell'art. 24 di quest'ultima legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;615#art-2