Art. 1
1 / 3In vigore dal 22 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo sostituito dall' della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285;
Tenuto conto, ai fini della equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni del personale trasferito al Ministero della sanità, dello svolgimento delle carriere e delle funzioni previste rispettivamente dalle norme sullo stato giuridico del personale statale e da quelle degli enti pubblici da cui il predetto personale trasferito proviene;
Sentite, al riguardo, le organizzazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L.;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
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In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso il Ministero della sanità è istituito, con decorrenza dal 1 agosto 1980, il ruolo speciale previsto dal terzo comma dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;615#art-1