Titolo III
Art. 9
9 / 15In vigore dal 22 ott 1980
I posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, nelle circoscrizioni degli uffici di cui al presente decreto, sono coperti mediante concorsi pubblici a base regionale; i vincitori sono assegnati, secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda di ammissione, alle circoscrizioni di cui agli allegati A e B del presente decreto specificati nel bando di concorso.
I vincitori dei concorsi pubblici di cui al comma precedente non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione di assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.
Il dirigente dell'ufficio principale dispone il movimento del personale, esclusi i dirigenti, in servizio nella circoscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;614#art-9