Art. 7
Titolo II

Art. 7

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In vigore dal 22 ott 1980
I dirigenti degli uffici indicati negli informano tempestivamente il Ministero della sanità di ogni circostanza che possa comportare provvedimenti di urgenza, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;614#art-7