Art. 5
Titolo II

Art. 5

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In vigore dal 22 ott 1980
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può emanare direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano concernenti i rapporti e collegamenti delle regioni, province e delle articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale con gli uffici di cui ai precedenti .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;614#art-5