Titolo II
Art. 3
3 / 15In vigore dal 22 ott 1980
Gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine attendono ai compiti previsti dalle leggi vigenti e dagli accordi internazionali in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica.
Il medico dirigente l'ufficio principale cura i necessari rapporti con le regioni e con le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale interessate, dandone comunicazione ai competenti uffici del Ministero della sanità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;614#art-3