Art. 14
Titolo IV

Art. 14

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In vigore dal 22 ott 1980
I beni demaniali esistenti nell'ambito dei porti, aeroporti, posti di confine e dogane interne, occorrenti per sedi di uffici o stazioni sanitarie, sono assegnati previe intese tra i Ministeri delle finanze, della marina mercantile, dei trasporti ed il Ministero della sanità. Gli enti e le società che gestiscono porti o aeroporti, sedi di confine o di dogane interne sono tenuti a mettere a disposizione del Ministero della sanità i locali necessari per le esigenze dei propri uffici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;614#art-14