Art. 11
Titolo IV

Art. 11

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In vigore dal 22 ott 1980
Nella prima applicazione del presente decreto, nei concorsi pubblici a base regionale di cui al precedente , per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei medici e dei veterinari della carriera direttiva, un terzo dei posti complessivamente vacanti è riservato a medici e veterinari che abbiano svolto per almeno due anni, anche in periodi diversi, servizio per incarico dal Ministero della sanità presso gli uffici dipendenti dal Ministero stesso, nonché ai coadiutori veterinari ed ai veterinari comunali che abbiano svolto per almeno due anni, anche in periodi diversi, gli incarichi di cui al comma terzo dell' e al quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modifiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;614#art-11