Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 dic 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103; Vista la deliberazione consiliare n. 54 in data 24 luglio 1979 con la quale l'Ente regionale di sviluppo agricolo della regione Abruzzo ha stabilito di avvalersi del patrocinio e difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della regione Abruzzo nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - MORLINO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1980 Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 114
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