Art. 1
1 / 1In vigore dal 24 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Visto l'art. 23 della legge 30 aprile 1980, n. 149, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 esiste la necessaria disponibilità;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessivo lire 254.500.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. 3207. - Spese di rappresentanza.......... L. 6.000.000 Cap. 3544. - Indennità, ecc. per missioni all'estero.. L. 3.500.000 Cap. 3662. - Indennità, ecc. per missioni, ecc.... L. 13.500.000 Cap. 5817 - Indennità ecc. per missioni all'estero.. L. 80.000.000 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Cap. 1002. - Spese per i viaggi del Ministro, ecc.... L. 10.000.000 Ministero del commercio con l'estero:
Cap. 1002. - Spese per i viaggi del Ministro, ecc.... L. 20.000.000 Ministero della marina mercantile:
Cap. 2005. - Indennità, ecc. per missioni, ecc..... L. 1.500.000 Ministero per i beni culturali e ambientali:
Cap. 3032. - Fitto di locali, ecc........... L. 120.000.000 Totale........................ L. 254.500.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 luglio 1980
PERTINI
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 11
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-29;421#art-1