Art. 1
1 / 1In vigore dal 24 dic 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31, ottobre 1929, n. 2395 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 35 dello statuto dell'Università di Siena è sostituito dal seguente:
Ogni istituto è retto da un professore di ruolo e fuori ruolo. Il direttore dura in carica due anni e, di norma, non è immediatamente rieleggibile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1980
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 76
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;807#art-1