Art. 4
4 / 16In vigore dal 29 ott 1980
Gli articoli 696, 697, 698, 699, 700, 701 e 702, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in neurochirurgia
Art. 696. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la cattedra di neurochirurgia e conferisce il "diploma di specialista in neurochirurgia".
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 697. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 698. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 699. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 700. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) neuroanatomia;
2) neurofisiologia;
3) semeiotica e clinica neurologica;
4) elementi di psichiatria;
5) clinica neurochirurgica I.
2° Anno:
6) neuro-oftalmologia;
7) neuro-otoiatria;
8) neurofisiologia clinica;
9) clinica neurochirurgici II.
3° Anno:
10) neuroanestesia e rianimazione;
11) neuroradiologia I;
12) neuropatologia;
13) clinica neurochirurgica III.
4° Anno:
14) neuroradiologia II;
15) neurotraumatologia;
16) tecniche operatorie I;
17) clinica neurochirurgica IV.
5° Anno:
18) neurochirurgia funzionale e stereotassica;
19) neurochirurgia infantile;
20) tecniche operatorie II;
21) clinica neurochirurgica V.
Art. 701. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 702. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;636#art-4