Art. 2
2 / 16In vigore dal 29 ott 1980
Dopo l'art. 578, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).
Seconda scuola di specializzazione in ematologia generale
(clinica e laboratorio)
Art. 579. - La seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ha sede presso l'istituto di VI clinica medica generale e terapia medica.
Il numero degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di trentasei iscritti per l'intero corso di studi.
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) (articoli 574-578).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;636#art-2