Art. 16
16 / 16In vigore dal 29 ott 1980
Gli articoli 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828 e 829, relativi alla scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica
Art. 819. - È istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica che ha sede presso l'istituto di igiene dell'Università. Essa ha lo scopo di formare personale dirigente ed insegnante per le scuole per infermieri professionali, per assistenti sanitari, per ostetriche, per vigilatrici della infanzia o personale dirigente di servizi infermieristici ospedalieri e di sanità pubblica.
Art. 820. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica è di due anni.
Possono iscriversi alla scuola gli allievi di età non inferiore a venticinque anni in possesso dei seguenti titoli:
1) del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università (preferibilmente del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica e del diploma di abilitazione magistrale);
2) del diploma di infermiere professionale conseguito con votazione media non inferiore ai 147/210.
Gli infermieri professionali devono aver prestato almeno 5 anni di servizio senza demerito presso un ospedale o una scuola per infermieri o in un servizio di sanità pubblica. Tale periodo è ridotto a 3 anni per i candidati in possesso del diploma di assistente sanitario, di ostetrica, o di altra specializzazione legalmente riconosciuta e a due anni per i candidati in possesso del certificato di abilitazione alle funzioni direttive;
3) per i candidati della sezione dei servizi medico-sociali, è prescritto il diploma di assistente sanitario conseguito con votazione media non inferiore ai 147/210.
Art. 821. - La scuola speciale si suddivide in tre sezioni:
1) Pedagogica: per la formazione di personale infermieristico direttivo e insegnante di scuole per:
infermieri professionali e assistenti sanitari;
ostetriche;
vigilatrici d'infanzia;
infermieri generici.
2) Amministrativa per i servizi assistenziali, per la formazione di personale infermieristico dirigente di servizi assistenziali (ospedalieri, ambulatoriali, mutualistici, ecc.).
3) Amministrativa per i servizi medico-sociali, per la formazione di personale dirigente di servizi di sanità pubblica.
Art. 822. - L'ammissione al primo anno della scuola avviene per titoli. I candidati, tuttavia, prima di essere ammessi definitivamente, devono essere sottoposti ad un colloquio preliminare. Il numero dei posti disponibili annualmente è stabilito nella misura massima di trenta complessivamente per le tre sezioni e per ciascun anno di corso.
La distribuzione dei posti tra le tre sezioni viene effettuata annualmente.
Art. 823. - Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Gli insegnanti della scuola sono preposti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.
La scuola speciale affida la preparazione specifica degli allievi alla scuola per infermieri professionali della Croce rossa italiana di Roma, via G. Baglivi n. 16, già convenzionata con l'Università.
Il direttore della scuola speciale, d'accordo con la direttrice della scuola per infermieri professionali della Croce rossa italiana nomina una infermiera, altamente qualificata, la quale viene preposta alla preparazione specifica teorico-pratica degli allievi.
Il corpo insegnante è costituito da docenti delle facoltà di medicina e chirurgia di magistero, di lettere, di giurisprudenza e da esperti nel campo dell'assistenza infermieristica, dell'amministrazione e della educazione sanitaria e da un rappresentante del Ministero della sanità.
Art. 824. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
A) Insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni:
1) psicologia;
2) pedagogia;
3) sociologia;
4) filosofia morale;
5) statistica;
6) elementi di microbiologia e igiene;
7) storia dell'assistenza infermieristica;
8) deontologia professionale;
9) tecnica infermieristica;
10) elementi di pubblica amministrazione.
B) Insegnamenti complementari comuni a tutte e tre le sezioni:
1) elementi di biologia;
2) elementi di anatomia e fisiologia;
3) elementi di chimica biologica.
Inoltre gli allievi sono tenuti ad effettuare i seguenti tirocini:
1) sezione pedagogica: esercizi didattici preparatori; insegnamento clinico; guida educativa di allievi infermieri;
2) sezione amministrativa per i servizi assistenziali:
esercitazioni nei servizi ospedalieri;
3) sezione amministrativa per i servizi medico-sociali: esercitazioni nei servizi di sanità pubblica.
2° Anno:
A) Insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni:
1) elementi di diritto costituzionale;
2) elementi di diritto del lavoro;
3) principi di amministrazione pubblica applicati all'assistenza infermieristica;
4) psicologia applicata alla professione;
5) pedagogia applicata alla professione;
6) sociologia;
7) elementi di patologia medica e chirurgica;
8) elementi di legislazione sanitaria;
9) igiene e tecnica ospedaliera;
10) organizzazione delle associazioni professionali infermieristiche nazionali ed internazionali;
11) organizzazione di scuole per infermieri in Italia e all'estero.
B) Insegnamenti complementari:
1) elementi di farmacologia e terapia clinica;
2) elementi di radiologia;
Inoltre gli allievi sono tenuti ad effettuare i seguenti tirocini:
1) sezione pedagogica: esercitazioni didattiche; organizzazione e funzionamento delle scuole; visite documentative;
2) sezione amministrativa per i servizi assistenziali:
esercitazione nei servizi ospedalieri, visite documentative;
3) sezione amministrativa per i servizi medico-sociali: esercitazione nei servizi di sanità pubblica; visite documentative.
Art. 825. - Per essere ammessi al secondo anno gli allievi devono aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno uno scelto fra i complementari ed aver compiuto con esito favorevole i tirocini prescritti.
Art. 826. - La commissione per gli esami di idoneità al secondo anno e di ammissione agli esami di diploma sono nominate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.
Le commissioni sono composte dal presidente che, di regola, è il professore ufficiale della materia, e da altri due membri di materia affine e da un rappresentante del Ministero della sanità.
Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.
Art. 827. - Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi devono aver seguito i corsi del secondo anno, superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'anno stesso e almeno uno scelto fra i complementari ed aver compiuto, con esito favorevole, tutti i tirocini prescritti.
Art. 828. - L'esame per il conseguimento del diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica secondo le varie sezioni della scuola consiste nella discussione su un elaborato scritto, preventivamente assegnato dal direttore della scuola di fronte ad una commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola, da tre docenti designati dalla facoltà di medicina e chirurgia e dalla infermiera responsabile della preparazione specifica. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.
Art. 829. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 145
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;636#art-16