Art. 14
14 / 16In vigore dal 29 ott 1980
Gli articoli 776, 777, 778, 779 e 780, relativi alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;636#art-14