Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 29 ott 1980
Dopo l'art. 753, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso. Seconda scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso Art. 754. - La seconda scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso la seconda cattedra di clinica chirurgica d'urgenza e pronto soccorso. Il numero massimo degli allievi è di otto per ogni anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (articoli 747-753), ad eccezione dell'art. 752 che è così formulato: La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. Durante i cinque anni di corso è prevista la frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;636#art-12