Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto del 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 574, 575, 576, 577 e 578, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio che muta la denominazione in prima scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Prima scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) Art. 574. - La scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ha sede presso la cattedra di ematologia, annessa all'istituto di clinica medica generale e terapia medica VI, e conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio). La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 575. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del, diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero degli allievi è complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 576. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue I; 2) genetica ematologica; 3) fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; 4) fisiopatologia ematologica I; 5) biochimica ematologica; 6) fisiopatologia del plasma; 7) tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia I. 2° Anno: 8) morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue II; 9) fisiopatologia ematologica II; 10) immunoematologia; 11) tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia II; 12) patologia speciale ematologica I; 13) clinica delle emopatie I; 14) anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia. 3° Anno: 15) tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia III; 16) nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia; 17) radiodiagnostica e radioterapia ematologica; 18) patologia speciale ematologica II; 19) clinica delle emopatie II; 20) terapia sistematica ematologica; 21) terapia trasfusionale. Vengono inoltre quotidianamente tenute, al letto del malato, esercitazioni di semeiotica clinica, di diagnostica differenziale, di terapia, esercitazioni teorico-pratiche nei laboratori. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare l'istituto di anatomia patologica, per assistere alle necroscopie dei cadaveri per malattie del sangue per le esercitazioni di istologia patologica. Art. 577. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 578. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio), gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
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