Art. 1 · Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie

Art. 1

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Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie

In vigore dal 16 nov 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: . Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie Le "vigilatrici penitenziarie" hanno le seguenti attribuzioni: 1) custodire e sorvegliare sia di giorno che di notte le detenute ed internate, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno; 2) eseguire, nei casi consentiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, la perquisizione personale sulle detenute ed internate, nonché controlli sulle persone di sesso femminile ammesse a colloquio negli istituti di prevenzione e di pena; 3) fare rapporto scritto e, in caso di urgenza, riferire subito anche verbalmente alla vigilatrice penitenziaria capo sulle infrazioni disciplinari e su qualsiasi altra irregolarità comunque rilevata; 4) prestare assistenza alle detenute ed internato durante le traduzioni; 5) adempiere a tutte le disposizioni e agli ordini che, nell'interesse del servizio, sono loro impartiti dal direttore, dalla vigilatrice penitenziaria capo e dalle vigilatrici penitenziarie superiori. Le vigilatrici penitenziarie di prima nomina seguono, durante il periodo di prova, un corso di formazione professionale della durata di giorni quarantacinque. Il corso stesso avrà carattere teorico-pratico e verterà su quanto attiene all'organizzazione penitenziaria, ai rapporti con le detenute ed internate, nonché alla normativa concernente il rapporto di pubblico impiego con particolare riguardo al personale operaio dello Stato.
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