Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente; Considerato che l'espressione "indennità di carica" usata dal legislatore nel predetto articolo deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza; Visti il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, e la legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente l'istituzione della Cassa nazionale del notariato e la composizione del suo organo di amministrazione; Considerato che occorre procedere per i componenti della commissione amministratrice dell'ente sopra citato alla determinazione sia del compenso mensile per l'opera svolta nella commissione, sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, emesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la Cassa nazionale del notariato è stata classificata tra gli enti ai cui direttori generali è attribuito il terzo livello retributivo, corrispondente al trattamento economico omnicomprensivo del dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato; Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 giugno 1980; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Ministro del tesoro; Decreta: . Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante ai componenti della commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è determinata come segue: compenso fisso mensile lordo, per l'attività svolta nella commissione amministratrice, di L. 60.000; importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, previsti per legge, per statuto o per regolamento, di L. 20.000. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-15;1035#art-1