Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 19 ott 1980
I capitoli non possono considerare entrate o spese concernenti due o più categorie o voci economiche di cui all'allegato A al presente decreto. I capitoli di spesa devono indicare chiaramente gli oggetti e le finalità delle spese, operando la distinzione fra spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate. Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve essere contraddistinto da un numero di codice meccanografico a tre cifre secondo le modalità indicate nell'allegato A al presente decreto. Sui mandati di pagamento tale codice sarà completato con l'aggiunta di altre tre cifre relative al codice della funzione quale risulta dall'allegato B al presente decreto. Anche per le reversali di incasso è obbligatoria la aggiunta del codice di funzione con riferimento alla spesa cui l'entrata può essere correlata. Qualora non possa farsi riferimento ad una specifica funzione, le ultime tre cifre assumeranno valore "000". Le modalità relative potranno essere variate con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.
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