Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 19 ott 1980
I capitoli di entrata e di spesa possono avere un numero d'ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico. Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve indicare: 1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; 2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; 3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui. Tra le entrate di cui al precedente n. 3) è iscritto l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-14;595#art-6