Art. 1
1 / 8In vigore dal 19 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale stabilisce che entro il 30 giugno 1980 sarà provveduto alla emanazione di norme relative alla classificazione economica e funzionale della spesa, alla denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese, nonché ai relativi codici delle unità sanitarie locali al fine di consentire, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, nonché il coordinamento dei conti pubblici;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità;
Decreta:
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Il bilancio annuale di previsione delle unità sanitarie locali, redatto in termini di competenza e di cassa, con divieto di gestioni fuori bilancio, si articola nelle entrate e spese di cui agli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-14;595#art-1