Art. 97
Capo II

Art. 97

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In vigore dal 30 nov 1980
Il direttore del servizio materiale e trazione delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti: 1) le modalità e la frequenza delle revisioni periodiche del materiale notabile nonché le modalità delle prove e verifiche da effettuarsi nel caso di notevoli riparazioni del materiale stesso che abbia subito incidenti; 2) la tenuta delle registrazioni dello stato di servizio del materiale rotabile e delle sue parti di rilevante importanza; 3) le indicazioni da apporsi sul materiale rotabile per consentirne l'individuazione e per rilevarne le caratteristiche e lo stato di manutenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-97