Art. 96
Capo II

Art. 96

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In vigore dal 30 nov 1980
Il direttore generale delle F.S. emana: 1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari emanate dal Ministro dei trasporti ai sensi del precedente e in particolare quelle relative alle modalità di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario; 2) le disposizioni interne riguardanti: a) le prove e i collaudi necessari per l'accettazione e l'immissione in servizio delle locomotive e dei rotabili automotori anche se destinati a servizi di manovra o a servizi interni delle officine, nonché dei veicoli di ogni specie; b) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di sicurezza e segnalamento lungo le linee e nelle stazioni; c) le condizioni da osservare per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica; d) l'illuminazione dei treni, delle stazioni e dei loro accessi nonché degli impianti e tratti di linea in relazione alle esigenze dell'esercizio e della sicurezza pubblica; e) l'esecuzione delle prove, delle visite e dei collaudi da effettuare sulle caldaie di qualunque tipo; f) le misure da adottare ai fini della sicurezza dell'esercizio durante lo svolgimento dei lavori lungo le linee e nelle stazioni; g) le condizioni da osservare per la composizione e la frenatura dei treni; h) la determinazione della velocità massima dei treni e delle locomotive isolate in relazione al tracciato delle linee o dei tratti di linea interessati, al materiale rotabile, alla composizione dei convogli ed alle condizioni di frenatura; i) la condotta e la scorta dei treni; l) l'accesso sulle locomotive ed al posto di manovra dei rotabili automotori e dei veicoli pilota da parte di persone non addette alla condotta degli stessi; m) le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri; n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello e i servizi ai treni; o) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o sussidiari di quelli ferroviari forzatamente sospesi o ridotti.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-96