Art. 95
Titolo IXCapo I

Art. 95

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In vigore dal 30 nov 1980
Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative: 1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli; 2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere; 3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti; 4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile. Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-95