Art. 94
Titolo VIII

Art. 94

101 / 104
In vigore dal 30 nov 1980
Le contravvenzioni di cui ai precedenti vengono accertate, mediante processo verbale, dai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza o dai funzionari dei competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. La contestazione, ove possibile, deve essere fatta immediatamente. Comunque, entro quindici giorni dall'accertamento, deve essere notificato al contravventore il verbale di cui al comma precedente. Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri 3) e 4) del precedente , primo comma, dopo trascorso inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione. È ammessa l'oblazione alle contravvenzioni di cui agli , secondo quanto stabilito dall'art. 162 del codice penale. Salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, le aziende esercenti sono civilmente obbligate, in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio, per le ammende di cui al presente titolo, secondo gli articoli 196 e 197 del codice penale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-94